NATURA SICULA onlus
Associazione naturalistica e culturale
S T A T U T O
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Denominazione, sede legale, durata.
È costituita ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1991 n. 266, l’Associazione naturalistica e culturale regionale denominata "Natura Sicula”, con sede legale in Siracusa. Per motivi organizzativi può disporre di altri recapiti. La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 - Identità.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L’Associazione è indipendente, laica, aconfessionale, apartitica, asindacale, interetnica, e ripudia ogni forma di intolleranza e di violenza. Fintanto che sussistano i requisiti richiesti dal DLgs 460/97, l’Associazione “Natura Sicula” utilizzerà la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS" nella denominazione dell'Associazione, nei suoi segni distintivi e nelle comunicazioni al pubblico.
Art. 3 – Finalità.
L’Associazione ha come finalità la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, il ripristino di un rapporto armonioso ed equilibrato tra l’Uomo e il suo ambiente, e la promozione dei valori di pace, libertà, legalità, democrazia e tolleranza.
L’Associazione persegue tali finalità attraverso:
- la conoscenza, la tutela, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, degli habitat naturali e degli ecosistemi;
- la conoscenza, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio artistico, architettonico, storico, archeologico e monumentale;
- la conoscenza, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio etno-antropologico, con particolare riferimento agli aspetti linguistico-dialettali e musicali mediterranei;
- la conoscenza, la tutela, la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni gastronomiche e dei prodotti alimentari tipicamente mediterranei;
- la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali;
- la lotta a ogni forma di inquinamento e la promozione di una corretta gestione dei rifiuti;
È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del DLgs 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
Art. 4 – Metodi.
Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 3 del presente Statuto, l’Associazione può svolgere le seguenti attività:
- promuovere la cultura naturalistica e ambientale mediante visite guidate, escursioni, trekking, viaggi naturalistici, giornate ecologiche, campi di volontariato e affini;
- realizzare laboratori di educazione ambientale e progetti didattici per Scuole, Enti di formazione e simili;
- realizzare laboratori artistici e artigianali per la conoscenza e il recupero delle antiche tradizioni siciliane;
- organizzare e realizzare corsi di botanica, biologia, micologia, birdwatching, etnobotanica, fitoalimurgia, fotografia naturalistica e affini;
- svolgere e promuovere attività di studio, di ricerca scientifica e di documentazione in merito alle finalità dell’Associazione;
- organizzare e promuovere riunioni, conferenze, mostre, incontri a tema, proiezioni, tavoli tecnici, pubblicazioni, convegni, seminari e affini, anche concedendo premi e borse di studio;
- gestire aziende e fattorie didattiche e, per la fauna selvatica, Centri di primo soccorso e Centri di recupero;
- promuovere, realizzare e gestire giardini per la conservazione di specie botaniche mediterranee e di cultivar antiche, rare, endemiche e in via di estinzione;
- gestire direttamente Riserve naturali, Aree protette, Aree di interesse naturalistico e simili, anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione;
- promuovere e istituire Oasi naturalistiche, Centri di protezione ambientale e Parchi naturali, sia direttamente, anche mediante acquisizione e/o amministrazione di terreni, sia indirettamente, sollecitando l'intervento dello Stato e degli Enti territoriali preposti;
- gestire Aree museali;
- acquistare, a titolo sia oneroso che gratuito, o prendere in locazione, usufrutto, concessione, comodato, e gestire beni di interesse artistico, storico, paesaggistico, naturalistico e ambientale;
- collaborare e favorire la realizzazione di tesi di laurea, dottorati e masters attinenti alle finalità dell’Associazione;
- promuovere e/o appoggiare l’emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi, nonché qualsiasi altra iniziativa in sintonia con le finalità dell’Associazione;
- denunciare ogni tipo di abuso o illecito, da parte di privati o Istituzioni pubbliche, nei confronti dell’ambiente, della natura, dei beni culturali e della comunità;
- promuovere con impegno diretto forme di riciclaggio, riuso, compostaggio e ogni altra attività che possa incidere sulla riduzione dei rifiuti;
- promuovere la partecipazione dei cittadini alle attività dell’Associazione;
- promuovere e favorire la diffusione del concetto di pace come modello di sviluppo fondato sulla non violenza, l’armonia con l’ambiente, la solidarietà tra i popoli, la difesa delle minoranze, il disarmo, la corretta informazione e la pratica degli strumenti di democrazia diretta, l’equidistribuzione e il risparmio delle risorse e delle materie prime, il giusto ed equilibrato sviluppo delle capacità intellettuali e manuali di ciascuna persona;
- promuovere e gestire acquisti collettivi di prodotti agricoli biologici e artigianali, e favorire attività di commercio equo e solidale;
- gestire le riserve finanziarie anche mediante investimenti garantiti.
L’Associazione può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più opportuno accordo con altri Enti, Istituzioni o Associazioni, ed essere destinataria di beni di altre Associazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall’art. 31 c.c.
Art. 5 – Anno sociale ed esercizio finanziario.
L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno inizio il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione e deposito del bilancio e del conto perdite e profitti.
Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere depositati nella sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea di approvazione. Costituiscono proventi dell'Associazione le quote sociali, i residui di gestioni precedenti, i contributi volontari, i contributi di Enti pubblici e privati, le sottoscrizioni, i lasciti, le donazioni ed ogni altra entrata non prevista in questo elenco. L'accettazione di donazioni e lasciti è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3, gli Organi preposti dell’Associazione potranno compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare e immobiliare.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO II - ASSOCIATI
Art. 6 – Soci.
Gli iscritti all'Associazione si distinguono in:
- Socio junior;
- Socio ordinario;
- Socio onorario;
- Socio benemerito.
La qualifica di Socio per l'anno solare in corso si acquisisce all'atto del pagamento della quota annua associativa e previa accettazione dello Statuto dell'Associazione.
SOCIO JUNIOR: è ciascun minorenne la cui domanda di ammissione, su apposito modulo controfirmata dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà, è accolta dal Presidente di Sezione ed è ratificata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. I Soci junior, pur potendo partecipare alle Assemblee, non possono essere eletti alle cariche sociali e sono esclusi dal voto.
SOCIO ORDINARIO: è ciascun maggiorenne la cui domanda di ammissione, su apposito modulo, è accolta dal Presidente di Sezione e ratificata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. I Soci ordinari possono partecipare alle Assemblee, possono essere eletti alle cariche sociali e hanno diritto al voto.
SOCIO ONORARIO: è colui che viene nominato dal Consiglio Direttivo, anche su proposta del Consiglio di Sezione, per particolari meriti nel perseguimento delle finalità dell’Associazione. Gode a vita degli stessi diritti del Socio ordinario.
SOCIO BENEMERITO: è colui che effettua una donazione del valore non inferiore a 50 volte la quota annua del Socio ordinario. Gode a vita degli stessi diritti del Socio ordinario.
I Soci maggiorenni, che abbiano aderito da non meno di un anno e che siano in regola col versamento della quota associativa annuale, possono essere eletti alle cariche sociali, e hanno diritto sia di eleggere gli organi dell'Associazione, sia di approvare e modificare lo Statuto e l’eventuale regolamento.
Le prestazioni fornite dai Soci, anche nel ricoprire cariche sociali, non danno diritto ad alcun compenso.
L'ammontare della quota annuale per ciascuna categoria di Socio è stabilita dal Consiglio Direttivo all'inizio di ciascun anno solare. Gli Enti, le Associazioni, i Gruppi, le Fondazioni, le Amministrazioni possono diventare Soci dell'Associazione con diritto a un solo voto.
Ogni Socio deve corrispondere detta quota entro il mese di febbraio di ogni anno. Nel caso di ammissione di un nuovo Socio in corso di anno, il Consiglio Direttivo stabilirà l’ammontare della quota caso per caso, rapportandola ai mesi di effettiva adesione.
Il Socio che rinnova la propria adesione oltre due mesi dopo la data di scadenza ma entro il dodicesimo mese, riacquista il proprio status; nel caso che lo stesso corrisponda la quota annuale oltre il dodicesimo mese, il rinnovo verrà considerato nuova iscrizione, con tutte le implicazioni riguardanti il diritto all’elettività e al voto.
Non è consentita la partecipazione temporanea all'Associazione.
Art. 7 – Perdita dello status di Socio.
Ciascun Socio cessa di appartenere all’Associazione:
- per dimissioni volontarie comunicate per iscritto;
- per mancato rinnovo entro due mesi dalla data di scadenza;
- per radiazione.
Il Socio che tenga un comportamento in contrasto con le finalità dell’Associazione o che ne danneggi gravemente l'immagine può essere radiato dalla stessa. La radiazione è deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Sezione.
TITOLO III - GLI ORGANI SOCIALI
Art. 8 - Organi sociali.
a) Assemblea Generale dei Soci
b) Presidente
c) Vicepresidente
d) Consiglio Direttivo
e) Collegio dei Revisori dei conti
f) Assemblea dei Soci di Sezione
g) Consiglio di Sezione
h) Presidente di Sezione
Art. 9 – Incompatibilità.
Le cariche in seno al Consiglio Direttivo e di Presidente di Sezione sono incompatibili con:
- incarichi di rappresentanza in partiti, organizzazioni politiche e sindacali;
- cariche politiche elettive e non;
- condanne penali in primo grado.
La carica di Presidente è incompatibile con quella di Presidente di Sezione. La stessa persona non può occupare la stessa carica sociale in due o più Sezioni.
Art. 10 - Assemblea Generale dei Soci.
L'Assemblea Generale dei Soci è l’Organo deliberativo sovrano dell’Associazione. Essa è composta dei Soci in regola con il versamento della quota sociale annua. Amici, simpatizzanti e sostenitori dell'Associazione possono partecipare all’Assemblea Generale dei Soci, ma non hanno diritto di voto.
L’Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria o straordinaria.
L’ASSEMBLEA ORDINARIA si effettua di norma entro il 30 aprile:
1. ogni anno per deliberare:
- sulla relazione morale e finanziaria relativa all’attività sociale dell’anno precedente;
- sul Bilancio consuntivo dell’ anno precedente, composto del Rendiconto finanziario,
della Situazione patrimoniale e del Conto economico;
- sul bilancio di previsione dell’anno in corso;
2. ogni tre anni, oltre a quanto previsto al punto sub 1, per eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 20 giorni prima della data della riunione. L'Assemblea può tenersi presso la sede sociale o anche in località diversa, ma nel territorio della Regione Sicilia, e viene convocata dal Presidente con ordine del giorno da pubblicare sul sito web o con altro adeguato modo di informazione che consenta di comprovarne la ricezione da parte dei Soci con almeno 8 giorni di preavviso.
L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA viene effettuata ogni qualvolta:
- il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci;
- ne sia fatta richiesta scritta da almeno due terzi del Consiglio Direttivo;
- ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Revisori dei conti.
L’Assemblea straordinaria ha facoltà di:
- approvare le modifiche all’Atto costitutivo o allo Statuto, e ratificare i regolamenti elaborati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle proposte di radiazione dei Soci;
- approvare lo scioglimento dell’Associazione.
Per il diritto al voto valgono le restrizioni previste dall’art. 6; non sono ammesse deleghe al voto.
I Soci impossibilitati a partecipare all’Assemblea possono votare a mezzo di servizio postale con le seguenti modalità:
Le schede elettorali devono essere recapitate ai Soci almeno venti giorni prima della data della votazione.
Le schede di votazione restituite tramite posta devono essere inviate, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo, alla sede centrale dell’Associazione, e sono valide se recapitate entro la data di convocazione dell'Assemblea. Lo spoglio delle schede è pubblico e qualunque Socio può assistervi.
L'esito della votazione viene portato a conoscenza dei Soci mediante comunicati stampa e mediante il sito web.
I Soci in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 possono candidarsi alle cariche sociali e devono dichiarare l’accettazione della candidatura, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, con lettera scritta al Segretario.
L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione (almeno 24 ore dopo la prima) le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l’Atto costitutivo o lo Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Art. 11 – Consiglio Direttivo.
È formato dal Presidente più quattro componenti eletti dall'Assemblea Generale dei Soci tra i Soci maggiorenni. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Nella prima riunione elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Si riunisce almeno tre volte l'anno, con convocazione scritta, su iniziativa del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La seduta, per essere valida, deve vedere presenti sia in prima che in seconda convocazione almeno tre componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti di Sezione.
Un Consigliere non può durare in carica per più di tre mandati consecutivi, salvo i casi in cui non si raggiunga il numero minimo di candidati. La deroga è consentita solo per i due quinti del Consiglio Direttivo.
Ciascun Consigliere, dopo tre assenze consecutive alle riunioni, non giustificate da gravi motivi, decade automaticamente dalla carica. La gravità della motivazione è a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Il Consigliere decaduto viene sostituito, nella prima seduta successiva, dal primo dei candidati non eletti nella medesima tornata.
Il Consiglio Direttivo gestisce e amministra l’Associazione in via ordinaria e straordinaria. Ha funzioni deliberative sulle materie non riservate all’Assemblea Generale dei Soci; stabilisce la missione, la politica e il programma dell’Associazione; orienta l’attività delle Sezioni per il raggiungimento dei fini statutari; predispone le eventuali modifiche da apportare allo Statuto che sottopone all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci; decide sull’accettazione di eventuali eredità, legati e donazioni.
Stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale dei Soci, le categorie dei Soci e le quote sociali.
Approva l’istituzione delle nuove Sezioni, ha facoltà di proporre all’Assemblea Generale dei Soci lo scioglimento del Consiglio di Sezione in caso di mancato o cattivo funzionamento, e adotta i provvedimenti idonei per la sua attività e ricostituzione.
Elabora i regolamenti interni da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Generale dei Soci.
Propone all’Assemblea Generale la radiazione dei Soci che abbiano operato in contrasto con lo Statuto.
Delibera sugli acquisti e sulle vendite di immobili e sulle partecipazioni in Società od Enti.
Art. 12 – Presidente.
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea Generale dei Soci a scrutinio segreto, sulla base delle candidature presentate ai sensi del presente Statuto; nel caso di unica candidatura è ammessa l’elezione per acclamazione. Rimane in carica tre anni, e non può condurre più di due mandati consecutivi. L’assenza o gli impedimenti per periodi continui superiori a sei mesi determinano, entro i successivi trenta giorni, l’elezione di un nuovo Presidente.
Il Presidente può delegare, anche in via permanente, la propria firma per l’espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche soltanto al Vicepresidente o al Tesoriere.
Rappresenta l’Associazione nelle pubbliche manifestazioni e nei rapporti giuridici con i terzi. Dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; convoca, con precisa indicazione dell’ordine del giorno, della data e della sede, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale dei Soci. Il Presidente può farsi collaborare da esperti, affidando loro incarichi tecnici e/o amministrativi, anche retribuiti. Convoca, entro 15 giorni dalla riunione dell’Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo neoeletto. In sua assenza o per impedimenti, tutti i suoi poteri vengono esercitati dal Vicepresidente. Ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Sezione.
Art. 13 - Collegio dei Revisori dei conti.
L’Associazione potrà, con la volontà favorevole della maggioranza dei Soci, istituire un Collegio dei Revisori dei conti. E' composto di tre membri effettivi e di un supplente, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci. Nella prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo, secondo le disposizioni di legge, sulla gestione contabile dell’Associazione, e presenta all’Assemblea Generale dei Soci, una relazione scritta sull’esercizio finanziario dell’anno precedente.
Le riunioni sono valide con la presenza di tre membri, uno dei quali può essere rappresentato dal supplente. Se sono presenti in quattro, il supplente ha voto solo consultivo. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Su tutte le operazioni contabili il Collegio può effettuare ispezioni che devono risultare con annotazioni scritte in calce ai fogli dei registri presi in visione. In caso di riscontro di gravi irregolarità, il Collegio, all’unanimità, può richiedere la convocazione di una Assemblea Generale dei Soci straordinaria.
Art. 14 – Sezioni.
I Soci sono raggruppati in unità territoriali denominate Sezioni, non corrispondenti necessariamente ai Comuni.
La costituzione di una Sezione non richiede un numero minimo di Soci; altresì la costituzione non è obbligatoria qualunque sia il numero dei Soci in una singola unità territoriale.
Salvo diversa preferenza espressa dal Socio, la Sezione di appartenenza viene attribuita per vicinanza territoriale; in caso di espressione di preferenza il Socio verrà assegnato alla Sezione da lui indicata.
Le Sezioni costituite, al di sotto dei 30 soci, hanno il dovere di eleggere un Presidente, senza l'obbligo di eleggere un Consiglio, fatta comunque salva la possibilità di farlo.
Le Sezioni costituite, superando il numero di trenta Soci, devono eleggere un Consiglio composto da tre a cinque componenti; il Consiglio di Sezione resta in carica anche se il numero dei Soci nel corso del mandato scende al di sotto del numero minimo.
Il Presidente e il Consiglio di Sezione restano in carica tre anni. Nelle Sezioni che eleggono un Consiglio, il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti in seno al Consiglio stesso.
Il Consiglio e l'Assemblea dei Soci di Sezione devono riunirsi non meno di una volta l'anno ed ogni qualvolta il Presidente di Sezione ne ravvisi la necessità.
Per la costituzione e le modalità della seduta dell’Assemblea dei Soci di Sezione valgono le stesse modalità dell’Assemblea Generale dei Soci.
Il Presidente di Sezione convoca l’Assemblea dei Soci di Sezione almeno dieci giorni prima della data, e ha l’obbligo di inviarne comunicazione al Presidente.
Le Sezioni hanno l'obbligo di presentare il rendiconto finanziario annuale all'Assemblea dei Soci di Sezione, e di inviarne copia alla Presidenza.
Una percentuale della quota sociale, stabilita dal Consiglio Direttivo, è destinata alle Sezioni.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 – Scioglimento.
Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l'Associazione si scioglie quando siano divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita, oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio Direttivo propone lo scioglimento dell'Associazione all'Assemblea Generale dei Soci, che ne delibera lo scioglimento col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, ai sensi dell’art. 21 c.c..
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea deciderà la devoluzione dei beni residuali dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 190, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
È escluso qualsiasi rimborso ai Soci.
Art. 16 – Disposizioni legislative.
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa pieno riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia di Associazione.
