Statuto

i principi su cui si fonda Natura Sicula

Lo statuto di Natura Sicula

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“NATURA SICULA APS”
Sede legale: Via del Faggio n. 8 – 96100 Siracusa (SR)
C.F.: 93056770899

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E QUALIFICA
È costituita l’associazione di promozione sociale denominata “NATURA SICULA APS”, di seguito anche “Associazione”.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, perseguendo, senza scopo di lucro neppure indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione, originariamente costituita come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi della normativa previgente, con il presente Statuto esprime la propria volontà di qualificarsi come Ente del Terzo Settore nella tipologia di Associazione di Promozione Sociale (APS), richiedendo l’iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
A seguito dell’iscrizione nella sezione del RUNTS dedicata alle associazioni di promozione sociale, l’Associazione potrà utilizzare nella propria denominazione e in tutti gli atti, la corrispondenza e le comunicazioni al pubblico le indicazioni “Ente del Terzo Settore” o “ETS” e “Associazione di Promozione Sociale” o “APS”, nel rispetto degli articoli 12 e 35 del d.lgs. 117/2017.
L’Associazione è apartitica, indipendente, laica, aconfessionale, interetnica, e ripudia ogni forma di intolleranza e di violenza.
L’Associazione si fonda su un ordinamento interno ispirato a criteri di democraticità, e garantisce il carattere aperto della compagine associativa e l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità.

ART. 2 – SEDE
L’Associazione ha sede legale in Siracusa, via del Faggio n. 8 – 96100 Siracusa (SR).
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.

ART. 3 – DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 4 – FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
L’Associazione non ha scopo di lucro e ha come finalità principali: la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente; il ripristino di un rapporto armonioso ed equilibrato tra l’uomo e il suo ambiente; la promozione dei valori di pace, libertà, legalità, democrazia e tolleranza.
Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In particolare:
■ educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
■ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
■ attività di promozione e tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico, storico, archeologico, naturalistico, etno‑antropologico e delle tradizioni gastronomiche e dei prodotti tipici mediterranei;
■ attività di studio, ricerca scientifica, documentazione e divulgazione in materia naturalistica, ambientale, etno‑antropologica e culturale;
■ attività di promozione della cultura della legalità, della pace, della nonviolenza e della difesa non armata;
■ attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
Per il conseguimento delle proprie finalità, l’Associazione può in particolare:
■ promuovere la cultura naturalistica e ambientale attraverso visite guidate, escursioni, trekking, viaggi naturalistici, giornate ecologiche, campi di volontariato e attività affini;
■ realizzare laboratori di educazione ambientale e progetti didattici per scuole, enti di formazione e soggetti interessati;
■ realizzare laboratori artistici e artigianali per la conoscenza e il recupero delle antiche tradizioni siciliane;
■ organizzare e realizzare corsi di botanica, biologia, micologia, birdwatching, etnobotanica, fitoalimurgia, fotografia naturalistica e discipline affini;
■ svolgere e promuovere attività di studio, ricerca scientifica e documentazione in merito alle finalità dell’Associazione;
■ organizzare e promuovere riunioni, conferenze, mostre, incontri a tema, proiezioni, tavoli tecnici, pubblicazioni, convegni, seminari, anche con l’eventuale concessione di premi e borse di studio;
■ gestire aziende e fattorie didattiche e, per la fauna selvatica, centri di primo soccorso e centri di recupero;
■ promuovere, realizzare e gestire giardini per la conservazione di specie botaniche mediterranee e di cultivar antiche, rare, endemiche e in via di estinzione;
■ gestire direttamente siti e aree di interesse naturalistico, ambientale ed etno‑antropologico, anche riserve naturali, aree protette, aree di interesse naturalistico, aree archeologiche e similari, eseguendo anche lavori di infrastrutturazione e riqualificazione;
■ promuovere e istituire oasi naturalistiche, centri di protezione ambientale e parchi naturali, sia direttamente, anche mediante acquisizione e/o amministrazione di terreni, sia indirettamente sollecitando l’intervento di Stato ed enti territoriali;
■ gestire aree museali e spazi espositivi connessi alle finalità sociali;
■ acquistare, a titolo sia oneroso che gratuito, o prendere in locazione, usufrutto, concessione, comodato, e gestire beni di interesse artistico, storico, paesaggistico, naturalistico, ambientale, archeologico e culturale;
■ pubblicare libri, opuscoli, depliant e simili su temi che supportano le finalità di cui al presente articolo, anche in formato digitale;
■ promuovere e favorire la realizzazione di tesi di laurea, dottorati, master e ricerche attinenti le finalità dell’Associazione;
■ promuovere e/o appoggiare l’emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi, nonché altre iniziative in sintonia con le finalità associative;
■ denunciare abusi o illeciti nei confronti dell’ambiente, della natura, dei beni culturali e della comunità, nelle forme consentite dall’ordinamento;
■ promuovere forme di riciclaggio, riuso, compostaggio e ogni altra attività che incida sulla riduzione dei rifiuti;
■ promuovere la partecipazione dei cittadini alle attività dell’Associazione e la diffusione di una cultura di pace, nonviolenza, solidarietà e sostenibilità;
L’Associazione può inoltre svolgere, ai sensi dell’art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con delibera dell’Assemblea.
L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi per finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico.

ART. 5 – ASSOCIATI
All’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche e, ove previsto, enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividano espressamente le finalità di cui all’articolo precedente e intendano partecipare alle attività associative con la propria opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo e versano la quota associativa annualmente stabilita. Nella domanda di ammissione l’interessato dichiara di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rifiuto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, deve motivare la deliberazione e comunicarla all’interessato, che entro i successivi 60 giorni può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera in occasione della prima riunione utile.
Gli Associati si distinguono in:
– Socio junior: è ciascun minorenne la cui domanda di ammissione, su apposito modulo controfirmata dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà, è accolta da un membro del CD. Il Consiglio Direttivo, successivamente all’accreditamento della quota e a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di non accettare l’iscrizione, rimanendo a disposizione per restituire l’importo. I Soci junior, pur potendo partecipare alle Assemblee, non possono essere eletti alle cariche sociali e sono esclusi dal voto.
– Socio ordinario: è ciascun maggiorenne la cui domanda di ammissione, su apposito modulo, è accolta dal Presidente. Il Consiglio Direttivo, successivamente all’accreditamento della quota e a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di non accettare l’iscrizione, rimanendo a disposizione per restituire l’importo. I Soci ordinari possono partecipare alle Assemblee e hanno diritto al voto. Hanno diritto sia di eleggere gli organi dell’Associazione, sia di approvare e modificare lo Statuto e l’eventuale regolamento. Se hanno aderito da non meno di diciotto mesi e sono in regola col versamento della quota associativa annuale, possono candidarsi alle cariche sociali.
– Socio onorario: è colui che viene nominato dal Consiglio Direttivo per particolari meriti nel perseguimento delle finalità dell’Associazione. È esonerato dal pagamento della quota sociale annuale e gode a vita degli stessi diritti del Socio ordinario.
La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né rivalutabile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di associato.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione non può essere temporanea, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Gli associati hanno diritto di: informazione e controllo nei limiti di legge e di Statuto; consultare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente; partecipare alle assemblee; se in regola con il versamento della quota, esercitare il diritto di voto in proprio e per delega; eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
Gli associati hanno l’obbligo di: rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti; osservare le deliberazioni degli organi associativi; versare le quote associative nelle misure e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea.
I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche da parte di associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dell’art. 17 CTS. In ogni caso il numero dei lavoratori non può superare i limiti previsti dalla legge rispetto al numero dei volontari.
I volontari devono essere assicurati contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività e per la responsabilità civile verso i terzi, secondo la normativa vigente.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde per:
 decesso;
 dimissioni: ogni associato può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto immediato, fermo restando l’obbligo di versare la quota per l’anno in corso;
 decadenza per mancato versamento della quota associativa entro quattro mesi dalla scadenza stabilita;
 esclusione per gravi motivi, in caso di violazione del presente Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi, o per comportamenti lesivi dell’immagine o degli interessi dell’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e audizione dell’interessato, se richiesta. L’associato escluso può proporre ricorso all’Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

ART. 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Segretario e il Tesoriere;
f) l’Organo di controllo (se e quando obbligatorio o nominato).
Tutte le cariche associative sono elettive, svolte a titolo gratuito nei limiti di cui all’art. 16 CTS, e hanno durata quadriennale.

ART. 9 – ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Vi partecipano tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
Ogni associato ha diritto a un voto. È ammessa la delega scritta ad altro associato, nel limite massimo di due deleghe per ciascun associato.
L’Assemblea:
■ approva gli indirizzi generali, i programmi e le direttive dell’Associazione;
■ approva il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo;
■ delibera sulle modifiche di Statuto;
■ elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se del caso, dell’Organo di controllo;
■ delibera sui ricorsi in materia di ammissione/esclusione degli associati;
■ delibera su trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

ART. 10 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, di norma entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio e, in ogni caso, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per il deposito del bilancio degli enti del Terzo Settore, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. La convocazione avviene mediante avviso scritto (anche via e‑mail o altro mezzo idoneo) inviato almeno 10 giorni prima, contenente data, ora, luogo e ordine del giorno, con indicazione di prima e seconda convocazione.

ART. 11 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall’Assemblea.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza (anche per delega) di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi, salvo diverse maggioranze previste per modifiche statutarie e scioglimento.
Per le modifiche dello Statuto è richiesta, in prima convocazione la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti; in seconda convocazione, valida indipendentemente dal numero dei presenti, il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le deliberazioni sono riportate in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; gli associati hanno diritto di prenderne visione.

ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO: NOMINA E COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, eletto dall’Assemblea. È composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, scelti tra gli associati. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Possono candidarsi al CD i Soci che abbiano aderito da almeno diciotto mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali.
In caso di vacanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede alla sostituzione con i primi non eletti; i subentranti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

ART. 13 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta necessario e almeno una volta l’anno per la predisposizione del bilancio, nonché su richiesta motivata di almeno due componenti.
La convocazione avviene con avviso scritto almeno 8 giorni prima, con indicazione di data, luogo, ora e ordine del giorno.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; delibera a maggioranza dei presenti.
Le riunioni sono verbalizzate e i verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; gli associati hanno diritto di consultarli.

ART. 14 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
a) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
b) amministrare le risorse economiche dell’Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
c) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
e) indire adunanze, convegni, ecc.;
f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
g) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
h) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
i) deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell’Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta;
j) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;
k) istituire sedi operative, nominando la/e relativa/e responsabile/i, con potere di revoca.

ART. 15 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto direttamente dai Soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Possono candidarsi alla sua elezione i Soci che abbiano aderito da almeno diciotto mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali. Nel caso di unica candidatura è ammessa l’elezione per acclamazione.
3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva procedendo alla ratifica.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

ART. 16 – SEGRETARIO E TESORIERE
1. Il Segretario e il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
b) curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) la redazione dei libri verbali nonché del libro delle associate e del registro delle volontarie.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
a) tenere e aggiornare i libri contabili;
b) predisporre il bilancio dell’Associazione.

ART. 17 – ORGANO DI CONTROLLO
Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

ART. 18 – LIBRI SOCIALI
L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
– libro degli associati;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

ART. 19 – RISORSE ECONOMICHE
1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
a) quote associative;
b) contributi specifici versati dai soci per la partecipazione alle attività istituzionali e di interesse generale (comprese le attività di educazione, e tutela ambientale, escursioni eco-guidate, visite naturalistiche e scientifiche);
c) erogazioni liberali di associate e terzi;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
f) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
g) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale, del fondo sociale Europeo;
h) rendite patrimoniali;
i) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
l) proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
m) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
n) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
L’Associazione può accogliere l’apporto di “Simpatizzanti” o “Sostenitori”. Essi sono soggetti esterni che, pur non assumendo la qualifica di socio e i relativi diritti democratici, condividono le finalità dell’ente e ne sostengono le attività di interesse generale attraverso erogazioni liberali, donazioni o contributi minimi in occasione di eventi pubblici di sensibilizzazione e raccolta fondi.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra le associate durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
2. E ‘vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 – ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
Le associate volontarie che prestano attività di volontariato sono assicurate per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 21 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIOGLIMENTO O ESTINZIONE
1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

ART. 22 – NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile. [30] [25]

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